Ordinanza — n. 31059/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR PETRICA nato il 05/09/1977 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14461_21 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tudor Petrica a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 c.p; Ordinanza — n. 31059/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR PETRICA nato il 05/09/1977 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14461_21 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tudor Petrica a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inam ssibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu i e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 lug 021 Il Consigliere ore il Pre