Ordinanza — n. 31058/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAURIA MICHELE nato a POLICORO il 27/09/1989 LAURIA FELICE nato a PISTICCI il 12/09/1985 LAURIA MARIO nato a STIGLIANO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14432_2021 RG ORDINANZA •
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio, Letti i ricorsi propostida Lauria Michele, Lauria Felice e Lauria Mario a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 336 cp ed altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAURIA MICHELE nato a POLICORO il 27/09/1989 LAURIA FELICE nato a PISTICCI il 12/09/1985 LAURIA MARIO nato a STIGLIANO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14432_2021 RG ORDINANZA •
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, Letti i ricorsi propostida Lauria Michele, Lauria Felice e Lauria Mario a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 336 cp ed altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
In particolare: Lauria Michele e Lauria Felice, che tentato ricorsi simili, con il primo . motivo propongono una nuova impugnazione di merito, non consentita, e poi, deducono solo genericamente l'intervenuta prescrizione, certamente non realizzata alla data della sentenza di appello; Lauria Mario parimenti propone due primi motivi che appaiono certamente una tipica impugnazione di merito, proponendo una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo deduce genericamente la prescrizione, non maturata alla data della sentenza di appello.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 luglio 2 u 21