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Ordinanza — n. 31057/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing reasoning under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the reasoning regarding criminal responsibility and sentence proportionality. The appellant argued these were grounds for review, but the court determined they fall under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals attacking the reasoning on criminal responsibility or sentence proportionality are inadmissible de plano as they do not constitute a violation of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano rejection sentence proportionality criminal responsibility Code of Criminal Procedure violazione dell'obbligo di mantenimento domanda d'asilo di cittadino albanese decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEKKOUCH ABDELILAH nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO\dato avviso alle pA" — udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 14385/21 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 7/2021 Il Consì ie e estensore il Pre 'Onte 1D