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Ordinanza — n. 31055/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31055/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31055/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO CHIARA nato a MESAGNE il 23/01/1979 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14324_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Manco Chiara a mezzo del difensore avverso la sentenza sosi)-adricata che lo ondannava per il reato di cui al 'art. pi..... R. rilevato che con tale 'corso s deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità: difatti, l'unico motivo ripercorre temi già posti in sede di impugnazione di merito da un lato/dolendosi genericamente di una carenza di motivazione che invece va esclusa sulla scorta della semplice lettura del provvedimento e, dall'altro/ proponendo valutazioni alternative dei fatti che, si ripete, non sono consentite in questa sede Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pi..... R. rilevato che con tale 'corso s deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità: difatti, l'unico motivo ripercorre temi già posti in sede di impugnazione di merito da un lato/dolendosi genericamente di una carenza di motivazione che invece va esclusa sulla scorta della semplice lettura del provvedimento e, dall'altro/ proponendo valutazioni alternative dei fatti che, si ripete, non sono consentite in questa sede Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove riesame dell'asilo invocazione di motivi legali
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO CHIARA nato a MESAGNE il 23/01/1979 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14324_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Manco Chiara a mezzo del difensore avverso la sentenza sosi)-adricata che lo ondannava per il reato di cui al 'art. pi..... R. rilevato che con tale 'corso s deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità: difatti, l'unico motivo ripercorre temi già posti in sede di impugnazione di merito da un lato/dolendosi genericamente di una carenza di motivazione che invece va esclusa sulla scorta della semplice lettura del provvedimento e, dall'altro/ proponendo valutazioni alternative dei fatti che, si ripete, non sono consentite in questa sede Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della assa delle Ammende. Roma il 8 luglio