Ordinanza — n. 31053/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOSATO ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14318_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sposato Rocco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. il reato di cui all'art. 340 cod. pen. ed altro. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché limitato a generiche doglianze sulle modalità, del tutto corrette, di calcolo dell'aumento di pena per continuazione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 340 cod. pen; Ordinanza — n. 31053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. il reato di cui all'art. 340 cod. pen. ed altro. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché limitato a generiche doglianze sulle modalità, del tutto corrette, di calcolo dell'aumento di pena per continuazione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOSATO ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1996 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14318_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sposato Rocco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. il reato di cui all'art. 340 cod. pen. ed altro. rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché limitato a generiche doglianze sulle modalità, del tutto corrette, di calcolo dell'aumento di pena per continuazione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 luglio 2021 Il Consigliere efiiè il PresidOte I'DEPOs: ./ lIN