Ordinanza — n. 31052/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCASI ALEX nato a LA SPEZIA il 19/06/1974 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14252_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Raccasi Alex a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi sono manifestamente infondati poiché la giurisprudenza delle Sezioni Unite, prima della decisione impugnata, ha chiarito che la condotta di appropriazione del "p.r.e.u." da parte del gestore degli apparecchi da gioco lecito integra il reato di peculato, limitandosi il ricorrente ad aderire ad una tesi minoritaria e ampiamente superata; il terzo motivo propone, peraltro in termini del tutto generici, questioni in fatto in ordine alla determinazione della pena, non proponibili in questa sede. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCASI ALEX nato a LA SPEZIA il 19/06/1974 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14252_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Raccasi Alex a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di peculato rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi sono manifestamente infondati poiché la giurisprudenza delle Sezioni Unite, prima della decisione impugnata, ha chiarito che la condotta di appropriazione del "p.r.e.u." da parte del gestore degli apparecchi da gioco lecito integra il reato di peculato, limitandosi il ricorrente ad aderire ad una tesi minoritaria e ampiamente superata; il terzo motivo propone, peraltro in termini del tutto generici, questioni in fatto in ordine alla determinazione della pena, non proponibili in questa sede. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 uglio 202