Italian court dismisses appeal for tax evasion citing arguments different from those permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Cacici inadmissible due to a violation of procedural rules. Although the appellant argued for a re-evaluation of facts and evidence, the court noted that his arguments differed significantly from those permitted under the law. Consequently, the lower court's conviction for tax evasion was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments presented differ from those permitted by law, particularly when they propose factual assessments of evidence that were already specifically motivated by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI ROBERTO nato a BRESCIA il 19/07/1972 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14101_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cacici Roberto a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuOi e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 81111; 2021 Il Consiglier - ;s n