Ordinanza — n. 31046/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 12/06/1990 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; i 14094_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Carbone Franco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto la deduzione in ordine al g diniego dell'applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen. , a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, non più consentita. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 31046/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. , a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, non più consentita. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 12/06/1990 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; i 14094_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Carbone Franco a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ed altro; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto la deduzione in ordine al g diniego dell'applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen. , a fronte della corretta motivazione della sentenza impugnata, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito, non più consentita. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inanlússibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8luj i 2021 Il Consiglier s