Ordinanza — n. 31043/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIA STEFANO nato a ROMA il 10/12/1975 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 15 luglio 2020, nei confronti di Stefano Mascia ha ridotto la pena allo stesso irrogata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 385, comma 3, cod. pen. (capo B), in quella di anni uno mesi quattro di reclusione con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIA STEFANO nato a ROMA il 10/12/1975 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 15 luglio 2020, nei confronti di Stefano Mascia ha ridotto la pena allo stesso irrogata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 385, comma 3, cod. pen. (capo B), in quella di anni uno mesi quattro di reclusione con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. La motivazione sarebbe apparente, con riferimento ai motivi di appello sub 2 e 3, senza rendere giustificazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, trattandosi di allontanamento di pochi minuti e a duecento metri dal domicilio coatto, in assenza di intenzione di evadere. Si insiste per l'inoffensività della condotta, considerata la carenza di effettiva e concreta violazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Si richiama precedente di questa Corte di legittimità che ha escluso il reato di evasione per il detenuto agli arresti domiciliari che, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a cure mediche, si era fermato lungo il percorso, a prendere un caffè, per assenza della volontà di sottrarsi ai controlli.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolute sono manifestamente infondate e, comunque, reiterative di motivi di appello esaminati con congrua motivazione, immune da censure di ogni tipo. 3.1.Si tratta di allontanamento non autorizzato dal domicilio ove il detenuto, già gravato da numerosi precedenti per evasione, era ristretto in custodia cautelare per il reato sub A, per l'acquisto di bevande. La sentenza, sui motivi di gravame, dunque, seppure stringata appare coerente e logica, nonché conforme alla più rigorosa e pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa l'irrilevanza della durata dell'allontanamento e della distanza dal domicilio, quanto all'integrazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari (Sez. 6, 09/06/2015, n. 28118, Rapino, Rv. 263977;
Sez. 6, 21/03/2012, n. 11679, Fedele, Rv. 252192; Sez . 6, n. 5767 del 27/11/2002, dep. 2003, Vasti, Rv. 223551). Sicché la prospettata questione di diritto, viene argomentata sulla base di una pronuncia che si riferisce a caso del tutto diverso da quello preso in esame nella specie, in quanto inerente a detenuto agli arresti domiciliari, già autorizzato a lasciare il domicilio per essere sottoposto a cure mediche. 3.2. Non sufficientemente argomentato e, comunque, generico è poi il motivo inerente la scarsa offensività della condotta, posto che non si confronta con il dato, riportato nella sentenza censurata, della pluralità di condanne per lo stesso reato (undici complessivamente) a carico dell'imputato, dato senz'alto incidente sulla valutazione della complessiva offensività della condotta in addebito.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente