Ordinanza — n. 31040/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDIN ZA u_a> sul ricorso proposto da: DI NATALE ALESSANDRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 14/09/1986 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIpodi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ,- e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli ha applicato a Alessandro Di Natale la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. e n. 2, 219 comma 2, n. 1 Legge fall. art.217, comma 1, n. 4 e 219, comma 1, Legge fall. di anni due mesi sei di reclusione con pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. per la durata di anni tre.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo l'eccessività della pena applicata, considerati i parametri di cui all'art.133 cod. pen. che avrebbe potuto essere modificata dal giudice, tenendo conto delle condizioni personali e della condotta processuale.
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la seguente ORDIN ZA u_a> sul ricorso proposto da: DI NATALE ALESSANDRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 14/09/1986 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIpodi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ,-
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli ha applicato a Alessandro Di Natale la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. e n. 2, 219 comma 2, n. 1 Legge fall. art.217, comma 1, n. 4 e 219, comma 1, Legge fall. di anni due mesi sei di reclusione con pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. per la durata di anni tre.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo l'eccessività della pena applicata, considerati i parametri di cui all'art.133 cod. pen. che avrebbe potuto essere modificata dal giudice, tenendo conto delle condizioni personali e della condotta processuale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione che, prospetta, peraltro, la sussistenza del potere del giudice di modificare, unilateralmente, l'accordo tra le parti, modulando la pena, non riconosciuto nell'ambito del rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706; Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073; Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Rv. 246689).
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 2 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consiglie