Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31039/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated sentence for racial hate crime, citing implicit reasoning sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Rigano inadmissible regarding both the aggravating circumstance for racial hatred and the sentencing for recidivism. Rigano argued that the Court of Appeal failed to explicitly discuss his distinct conduct compared to his co-defendant and misapplied recidivism rules, but the Court held that the lower court's reasoning was sufficient even if implicit. The decision affirmed that appellate courts may fulfill their motivational duty implicitly when the judgment clearly demonstrates an assessment of the defendant's reprehensibility and dangerousness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Legge n. 205/1993; Art. 99 cod. pen.: The Court of Appeal's decision is valid if it implicitly assesses the defendant's reprehensibility and dangerousness, satisfying the motivational requirement for aggravating circumstances without explicit separate discussion.

Parole chiave

Generato dall'IA
racial hate crime aggravation implicit sentencing reasoning recidivism discretionary penalty appellate court motivation Cassation inadmissibility reati violenti crimine di aggressione conflitto razziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Legge n. 205 del 1993
pen., aggravato ai sensi dell'art. 3 Legge n. 205 del 1993.
Art. 99 cod. pen.
perché la Corte d'appello ha riconosciuto la recidiva di cui all'art. 99 cod.
Art. 133 cod. pen.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. perché la Corte d'appello ha riconosciuto la recidiva di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Cost. n. 186/2000
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 99 cod. pen
perché la Corte d'appello ha riconosciuto la recidiva di cui all'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, Cena
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse
275319 in mot.; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv.
Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, Alessio
Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento
272040; così anche, Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv.
Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale
Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGANO LORENZO nato a PARTINICO il 21/08/1981 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale in sede, il 24 aprile 2019, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Gioacchino Bono (non ricorrente) e Lorenzo Rigano, di anni due mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 582 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3 Legge n. 205 del 1993.

2. Avverso la sentenza ricorre Lorenzo Rigano, per il tramite del difensore, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 3 Legge n. 205 del 1993, nonché omessa motivazione sul punto. 2.1.La Corte d'appello si è limitata a motivare per relationem, mentre con l'atto di gravame era stato devoluto il tema della diversa condotta posta in essere rispetto a quella del coimputato, in quanto Rigano sarebbe intervenuto in un secondo momento, rispetto alla lite per motivi razziali tra il Bono e la parte lesa di nazionalità senegalese, a fronte dell'evoluzione dell'iniziale contrasto tra i due. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. perché la Corte d'appello ha riconosciuto la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., operando un aumento di pena che, nella specie, era soltanto facoltativo, facendo riferimento ai precedenti, senza considerare l'assenza di precedenti per reati contro la persona e la presenza di altri precedenti penali, per spaccio di sostanze stupefacenti, però risalenti nel tempo (al 2013).

3. Il ricorso si incentra su motivi inammissibili in sede di legittimità. 3.1.La motivazione della Corte territoriale rende conto di una lite intervenuta e delle offese rivolte, contestualmente, da tre, quattro persone nei confronti del cittadino senegalese, persona offesa. Il primo motivo, dunque, risulta inammissibile in quanto versato in fatto ed in quanto pretende la (ri) lettura di dati probatori, già vagliati con motivazione coerente e non manifestamente illogica, nelle motivazioni di merito, inibita a questa Corte. Ed invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria del giudice di appello, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794;Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 3.2. Il motivo sulla misura della pena e sulla recidiva è inammissibile in quanto attacca l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, nella specie esercitato correttamente, come rende conto la motivazione, sia pure implicita. Si esplicita, infatti, un giudizio negativo della personalità dell'imputato, svolto attraverso l'esame dei suoi numerosi precedenti penali, per minaccia e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in base ai quali la Corte territoriale denega la disapplicazione della recidiva oltre a confermare l'entità della pena irrogata.

Il giudice, invero, può adempiere all'onere motivazionale anche implicitamente, ove la sentenza dia conto, come nel caso al vaglio, della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv . 275319 in mot.; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Si è, infatti, affermato che l'esclusione della recidiva facoltativa richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in, concreto, apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040; così anche, Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533;

Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 `,2, E 7,1r 0$ CANc