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Ordinanza — n. 31038/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31038/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31038/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA ("6-L PCI(XC) sul ricorso proposto da: BACELAN CORNEL AMAR nato il 22/10/1995 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di UDINE133$Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine ha applicato a Cornel Amar Bacelan la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre di reclusione ed euro 380,00 di multa, per numerosi imputazioni di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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concorso materiale di reati recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine ha applicato a Cornel Amar Bacelan la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre di reclusione ed euro 380,00 di multa, per numerosi imputazioni di furto pluriaggravato.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ("6-L PCI(XC) sul ricorso proposto da: BACELAN CORNEL AMAR nato il 22/10/1995 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di UDINE133$Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine ha applicato a Cornel Amar Bacelan la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre di reclusione ed euro 380,00 di multa, per numerosi imputazioni di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere e