Sentenza — n. 31037/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTICO PAOLO nato a PENNE il 26/02/1990 avverso l'ordinanza del 23/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ant400 Paolo avverso la sentenza con la quale è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31037/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ant400 Paolo avverso la sentenza con la quale è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTICO PAOLO nato a PENNE il 26/02/1990 avverso l'ordinanza del 23/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ant400 Paolo avverso la sentenza con la quale è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta genericità dei motivi d'appello.
3. Le censure del ricorrente non sono manifestamente infondate, posto che con i motivi d'appello la difesa aveva indicato uno specifico elemento a suo avviso idoneo a fondare il giudizio di meritevolezza delle denegate attenuanti generiche. Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso al più tardi il 28 ottobre 2020 il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, anche tenendo conto della sua sospensione per 64 giorni ex art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dal provvedimento impugnato impugnato non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. I si ente iDEPOSITA Ii