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Ordinanza — n. 31036/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31036/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ALESSANDRO nato a FIRENZE il 19/01/1975 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t- 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 30 marzo 2015, nei confronti di Alessandro Schiavo, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo A (art. 393 cod. pen.) rideterminando la pena per la residua imputazione (artt. 582, 585 , 61 n. 2 cod. pen.) in mesi cinque di reclusione, con conferma, nel resto dell'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 393 cod. pen.) rideterminando la pena per la residua imputazione (artt. 582, 585 , 61 n. 2 cod. pen.) in mesi cinque di reclusione, con conferma, nel resto dell'impugnato provvedimento.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona lesioni conseguenti responsabilità personale lesione alla spalla lesione al piede calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
t- 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 30 marzo 2015, nei confronti di Alessandro Schiavo, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo A (art. 393 cod. pen.) rideterminando la pena per la residua imputazione (artt.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ALESSANDRO nato a FIRENZE il 19/01/1975 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

t- 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 30 marzo 2015, nei confronti di Alessandro Schiavo, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo A (art. 393 cod. pen.) rideterminando la pena per la residua imputazione (artt. 582, 585 , 61 n. 2 cod. pen.) in mesi cinque di reclusione, con conferma, nel resto dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo contraddittorietà della motivazione in punto responsabilità, evidenziando l'esistenza di due sentenze irrevocabili con le quali la persona offesa del procedimento è stata condannata per il reato di lesioni personali ai danni dell'odierno imputato (sentenza del Giudice di pace di Firenze) e di sua madre (sentenza del Tribunale di Firenze), deducendo che era stata la persona offesa, visto il movente (questione economica dovuta ad un accordo, intervenuto tra le parti, per la cessione e gestione di un chiosco di proprietà dell'imputato) ad aver volontariamente colpito l'imputato. 2.1.Inoltre, si rileva che, comunque, Schiavo aveva agito perché convinto di trovarsi, assieme a sua madre, in una situazione di pericolo, ricorrendo, dunque, la scriminante della legittima difesa, anche putativa, per essere la condotta del ricorrente senz'altro successiva alle lesioni patite assieme a sua madre, come si ricaverebbe dalle pronunce irrevocabili riportate per stralcio ed allegate al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolute non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. 3.1.Si tratta di motivo versato in fatto che, comunque, denuncia contraddittorietà della motivazione che non si attaglia al caso al vaglio. Il giudice di secondo grado ha valutato, come devoluto con il gravame, l'esito delle pronunce irrevocabili prodotte dalla difesa, con motivazione non manifestamente illogica e lineare, rilevando che, dalla lettura degli atti prodotti, non era possibile ricavare la diversa sequenza dei fatti, tale da poter considerare la condotta dello Schiavo come posta in essere per legittima difesa, trattandosi di lesioni riportate dal medesimo imputato nello stesso contesto temporale, durante la colluttazione. 3.2.La diversa prospettazione difensiva, che si trarrebbe dagli stralci delle motivazioni riportate nel ricorso, pretende la rilettura ed il riesame delle pronunce irrevocabili, non consentito a questa Corte, peraltro senza che, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, sia stato contestato il travisamento della prova documentale.3.3.

Nemmeno ricorre, come rilevato dal giudice di merito con motivazione immune da vizi, la legittima difesa putativa. L'accertamento relativo all'invocata scriminante, anche in forma putativa, deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo, non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401, N. 4456 del 2000 Rv. 215808, n. 13370 del 2013, Rv. 255268, n. 33591 del 2016, Rv. 267473).

La lettura dello stesso ricorso e degli stralci delle motivazioni delle pronunce irrevocabili, riportate nell'impugnazione, sembra piuttosto condurre a ricostruire il fatto come lesioni volontarie reciproche, le quali non implicano, necessariamente, che uno dei contendenti abbia agito in stato di legittima difesa. Anzi, l'esimente non ricorre se i contendenti si sono lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione e, comunque, in caso di violenze reciproche, come da risalente e consolidato principio affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 5 n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352;

Sez. 5, n. 4016 del 1982; Sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978, dep. 1979, Serra, Rv. 141953). Peraltro, alcun accenno contiene il ricorso che, in tale parte, si presenta aspecifico, circa la proporzione tra lo schiaffo ricevuto da Teano (che ha provocato le lesioni personali giudicate dal giudice di pace), nonché tra quelle provocate dalla caduta della predetta, assieme alla madre dell'imputato, e le lesioni per le quali si procede, poste in essere dall'imputato giudicate guaribili in giorni 15. La causa di giustificazione della legittima difesa è, invero, configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica o intervenga a tutela dell'integrità di persona che versi in una condizione tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080; n. 5697 del 2003, Rv. 223441, n. 45407 del 2004, Rv. 230392, n. 45425 del 2005 Rv. 233352).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barb