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Ordinanza — n. 31035/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 14 luglio 2017, nei confronti di Luigi Atteo, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua imputazione (artt. 110, 624, 625 n. 1 e 7 cod. pen.) in quella di anno uno mesi nove di reclusione ed euro 360 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 Legge n. 110 del 1975, per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua imputazione (artt. 110, 624, 625 n. 1 e 7 cod. pen.) in quella di anno uno mesi nove di reclusione ed euro 360 di multa.

Parole chiave

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assicurazione contro il furto sequestro di un veicolo furto di lieve entità imputazione di furto reato flagrante violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 14 luglio 2017, nei confronti di Luigi Atteo, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per la residua imputazione (artt. 110, 624, 625 n. 1 e 7 cod. pen.) in quella di anno uno mesi nove di reclusione ed euro 360 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (negata sulla base dell'art. 158 del CdS che impone che, durante la sosta o fermata il conducente deve adottare cautele opportune per impedire al terzo l'uso senza il suo consenso) e mancanza di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa dal reato (in assenza di una serie di elementi, quali la perdita di possesso al PRA per anni, l'omessa costituzione come parte civile, il mancato rinvenimento di strumenti atti allo scasso), sia in relazione all'effettiva sottrazione del veicolo che per quanto riguarda il dolo, essendo soltanto stato ripreso l'imputato alla guida dell'autovettura oggetto di furto e, comunque, non essendo certa l'identificazione alla stregua del riconoscimento fotografico, frutto di comparazione di immagini, non idoneo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure non sono consentite in sede di legittimità. 3.1.Si tratta di motivo versato in fatto che, comunque, attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto in sede di merito, con motivazione non manifestamene illogica e coerente, dunque non censurabile in sede di legittimità non essendo incorso, il giudice di appello, in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.2. Le residue doglianze (mancanza di certezza dell'apprensione del veicolo, dubbi sull'identità dell'esecutore materiale) sono reiterative di identico motivo di appello cui la Corte d'appello ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, dando risalto alla denuncia che aveva indicato che la vettura era stata lasciata dalla persona offesa con le chiavi e i suoi effetti personali, in sosta dinanzi al suo ufficio, nonché alle immagini estrapolate dalle videoriprese, dalle quali emergeva che l'imputato, visto arrivare a bordo di una Fiat Punto, come passeggero, poi si allontanava alla guida della Mercedes oggetto di sottrazione.3.3.

La dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è censura manifestamente infondata. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep. 2017, Piredda, Rv. 269051, relativa a furto di ciclomotore con le chiavi;

Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381, relativa a furto di bicicletta lasciata momentaneamene in sosta; Sez. 4, n. 41561 del 26/10/2010, Rv. 248455; Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286; conf. Sez. 3, n. 164 del 9/11/1988, Corrente, Rv. 183007).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Preside