Ordinanza — n. 31033/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA t sul ricorso proposto da: (P& 02W) CARUSO CATIA nato a CERIGNOLA il 27/04/1977 Nold avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 13 marzo 2017, nei confronti di Catia Caruso assolvendo la predetta dal reato ascrittole al capo B) per non aver commesso il fatto (furto pluriaggravato) rideterminando la pena per le residue imputazioni (capo A e C, artt. 624, 625 n. 4 e 8-ter, 61 n. 5 e 11 cod. pen.) in quella di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 350 di multa, con conferma delle statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputata personalmente, deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena nonché l'improcedibilità dell'azione penale per il capo C, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., per difetto di querela.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA t sul ricorso proposto da: (P& 02W) CARUSO CATIA nato a CERIGNOLA il 27/04/1977 Nold avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 13 marzo 2017, nei confronti di Catia Caruso assolvendo la predetta dal reato ascrittole al capo B) per non aver commesso il fatto (furto pluriaggravato) rideterminando la pena per le residue imputazioni (capo A e C, artt. 624, 625 n. 4 e 8-ter, 61 n. 5 e 11 cod. pen.) in quella di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 350 di multa, con conferma delle statuizioni civili.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputata personalmente, deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena nonché l'improcedibilità dell'azione penale per il capo C, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., per difetto di querela.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017 (in data 3 luglio 2019), dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame , in particolare, il ricorso è sottoscritto soltanto dall'imputata.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 DEPOSI IN CANCE Il Consigliere estensore Il Presidente