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Ordinanza — n. 31032/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31032/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31032/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA ( 6'i sul ricorso proposto da: AGROSI ITALO nato a TARANTO il 22/12/1988 avverso la sentenza del 13/10/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Italo Agrosì la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in aumento su quella già irrogata con sentenza passata in giudicato, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, del 11 novembre 2014, irrevocabile il 7 dicembre 2014, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., per il concorso in una pluralità di furti aggravati, nonché nel reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31032/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione. 3.2. In ogni caso, si rileva che il ricorso è sottoscritto dal solo imputato. Sicché l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione scritta aggravamento della pena permesso di promuovere un procedimento penale sostituzione dei motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Italo Agrosì la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ( 6'i sul ricorso proposto da: AGROSI ITALO nato a TARANTO il 22/12/1988 avverso la sentenza del 13/10/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Italo Agrosì la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in aumento su quella già irrogata con sentenza passata in giudicato, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, del 11 novembre 2014, irrevocabile il 7 dicembre 2014, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., per il concorso in una pluralità di furti aggravati, nonché nel reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, personalmente, deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata in aumento e in ordine alla congruità della stessa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.:

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione. 3.2. In ogni caso, si rileva che il ricorso è sottoscritto dal solo imputato. Sicché l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, nella specie risultando il difensore di fiducia soltanto delegato al deposito dell'atto.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaseli