Sentenza — n. 31031/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUINONEZ PONGUILLO RODOLFO VALENTIN nato il 14/02/1985 avverso l'ordinanza del 28/05/2019 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigllere Calaselice, 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, emessa il 16 febbraio 2015, nei confronti di Rodolfo Valentín Quinonez Ponguillo con ia quale il predette era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa, per il concorso nel reato di tentato furto aggravato. 1.1.La Corte territoriale rileva che, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, letta nell'assenza dell'imputato, il termine di quindici giorni per impugnare, di cui all'art. 585 ; comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo che il provvedimento non ha considerato che, nella specie, andava applicata la normativa sulla contumacia e che, alla data del deposito dell'appello (5 marzo 2015) non era ancora decorso il termine di quindici giorni per impugnare, dovendo questo decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUINONEZ PONGUILLO RODOLFO VALENTIN nato il 14/02/1985 avverso l'ordinanza del 28/05/2019 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigllere Calaselice,
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, emessa il 16 febbraio 2015, nei confronti di Rodolfo Valentín Quinonez Ponguillo con ia quale il predette era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa, per il concorso nel reato di tentato furto aggravato. 1.1.La Corte territoriale rileva che, trattandosi di sentenza con motivazione contestuale, letta nell'assenza dell'imputato, il termine di quindici giorni per impugnare, di cui all'art. 585 ; comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., andava computato dal 16 febbraio 2015 e, dunque, il 5 marzo 2015, data del deposito dell'appello, era già decorso.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo che il provvedimento non ha considerato che, nella specie, andava applicata la normativa sulla contumacia e che, alla data del deposito dell'appello (5 marzo 2015) non era ancora decorso il termine di quindici giorni per impugnare, dovendo questo decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.
d) cod. proc. pen.
3. Osserva la Corte che il ricorse non è manifestamente infondato. 3.1.Risulta dall'esame degli atti, consentito per la qualità dell'eccezione formulata (in caso di errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, la Corte di legittimità deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31;10/2001, Rv 220092) che la declaratoria di contumacia dell'imputato è intervenuta in data 23 novembre 2013, dunque prima dell'entrata in vigore della normativa in tema di assenza, introdotta con !a Legoe n. 67 del 28 aprile 2014 che, per il regime transitorio, ha previsto l'applicazione di quello previgente per i procedimenti, come quello in esame. già in corso alla data di entrata in vigore della legge citata, ove era stata dichiarata la contumacia.
L'esame dei verbali del giudizio di primo grado consente di escludere che sia mai stata indicata la presenza dell'imputato nelle diverse udienze celebrate e che, a seguito di comunicazione dell'avviso di differimento del processo all'udienza del 16 febbraio 2015, questi viene indicato, erronearnent.e., nel relativo verbale di udienza come assente invece che contumace. Sicché, il termine di quindici giorni per impugnare doveva essere fatto decorrere, per l'imputato, dalla notifica dell'estratto contumaciale, non anche dall'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, nella specie non avvenuta. 3.2.La non inammissibilità del ricorso impone di rilevare la prescrizione del reato, tenuto conto della pena edittale massima prevista, senza tenere conto della recidiva, nella specie non considerata, in concreto, con aumenti di pena dal giudice del merito (Sez.
U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv . 275319). La non inammissibilità del ricorso impone, infatti, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto jn ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di. non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. per?. (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4„ n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 3.3. Dalla data del commesso reato (18 gennaio 201.1.) va considerato il termine massimo di anni sette mesi sei (sentenza di primo grado del 18 febbraio 2015) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen, cui vanno aggiunti due periodi di sospensiane del corso della prescrizione, dovuti a rinvio del processc (P merito, che ha comportato detto effetto, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria (dal 2 maggio 2013, al 22 novembre 2013 e dal 20 settembre 2012 al 2 maggio 2013, per anni uno mesi due giorni due).
Sicché, la prescrizione è spirata il 20 settembre 2019 a ridosso della trasmissione degli atti a questa Corte, pervenuti dal secondo grado soltanto in data 3 settembre 2019,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de