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Sentenza — n. 31029/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31029/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31029/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LACATUS ANA nato il 21/10/1976 avverso la sentenza del 29/11/2018 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo confermava la condanna di Lacatus Ana per i reati di lesioni volontarie e minaccia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo confermava la condanna di Lacatus Ana per i reati di lesioni volontarie e minaccia.

Parole chiave

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remissione della pena restituzione in pristino revisione della sentenza penale ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LACATUS ANA nato il 21/10/1976 avverso la sentenza del 29/11/2018 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo confermava la condanna di Lacatus Ana per i reati di lesioni volontarie e minaccia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione della querela successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata e nella pendenza del termine per proporre l'impugnazione.

3. Il ricorso é fondato. Posto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n. 24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681) e che la ricorrente ha allegato la remissione di querela e la contestuale accettazione effettuate dall'imputata e dalla persona offesa dinanzi ai Carabinieri di Arezzo, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per la ragione indicata. Rilevato infine che le parti nulla hanno pattuito sulle spese del procedimento. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi 4 reatID estinto per remissione della querela e pone le spese del procedimento a carico dell'imputata. Così deciso in Roma 6/7/2021 v EPO T