Ordinanza — n. 31027/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCALANZA GRAZIA nato a CATANIA il 04/07/1987 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 6 dicembre 2013 nei confronti di Grazia Fratalanza, alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di furto di energia elettrica, quale intestataria della fornitura presso l'immobile oggetto di accertamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 511 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il mancato espletamento di prova decisiva (in questo caso deposizione della madre dell'imputata che secondo il ricorrente era colei che si sarebbe interessata dalla materiale realizzazione dell'allaccio abusivo) si può contestare soltanto in quanto detta prova — quale motivo di impugnazione per cassazione -- è stata chiesta in sede di ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Infine, si osserva che il verbale di verifica, redatto in occasione del controllo da parte del personale Enel, è utilizzabile limitatamente alla parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato monnento.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCALANZA GRAZIA nato a CATANIA il 04/07/1987 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 6 dicembre 2013 nei confronti di Grazia Fratalanza, alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di furto di energia elettrica, quale intestataria della fornitura presso l'immobile oggetto di accertamento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo la nullità del giudizio di primo grado per mancata assunzione dell'esame dell'imputata, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione al mancato espletamento di prova orale e all'utilizzazione di un atto (verbale di verifica) non fidefacente. Dal verbale di accertamento, che andava acquisito solo dopo l'esame del teste che lo aveva redatto, ex art. 511 cod. proc. pen. emerge, comunque, che l'immobile era nella disponibilità di persona diversa dall'imputata (sua madre), la quale dunque era unica responsabile della sottrazione. In ogni caso si eccepisce le prescrizione del reato, considerata la data dell'accertamento del 21 settembre 2011.
3. Il ricorso è inammisstile in quanto le censure sono reiterative di identici motivi di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da censure di ogni tipo e, in ogni caso, manifestamente infondato. Sul mancato espletamento dell'esame dell'imputato, risulta che il mezzo di prova ammesso non è stato espletato a seguito di espressa revoca, sentite le parti, dell'ordinanza ammissiva, ex art, 495, comrna 4, cod. proc. pen., resa all'udienza del 17 maggio 2013, nell'assenza della imputata, ritenutane la superfluità. Né il motivo di ricorso, che, dunque, risulta generico, ha confutato, espressamente, detta ordinanza dolendosi dell'omesso espletamento della prova già ammessa. 3.1.Quanto al secondo motivo si osserva che, in tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza deila condotta materiale non è necessario che l'agente sia colui che materialmente ha manomesso, con l'abusivo allaccio, il contatore dei consumi, assumendo, invece, rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante i! fatto della sottrazione (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, EI Kader, Rv. 227749) Orbene; nella fattispecie in esame è incontestato, perché risulta dal documento acquisito e, comunque, non confutato nemmeno con il ricorso, che intestataria dell'utenza in questione fosse !a ricorrente, la quale, peraltro, aveva anche la disponibilità dell'immobile (cfr. sentenza di primo grado da cui risulta che, presso l'immobile, la Fracalanza aveva ricevuto presso l'abitazione la notifica dell'atto introduttivo).
Del resto, in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il mancato espletamento di prova decisiva (in questo caso deposizione della madre dell'imputata che secondo il ricorrente era colei che si sarebbe interessata dalla materiale realizzazione dell'allaccio abusivo) si può contestare soltanto in quanto detta prova — quale motivo di impugnazione per cassazione -- è stata chiesta in sede di ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Infine, si osserva che il verbale di verifica, redatto in occasione del controllo da parte del personale Enel, è utilizzabile limitatamente alla parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato monnento.
Sicché, non è censurabile la motivazione della pronuncia impugnata, nella parte in C1.1 utiliz.za detto atto nei limiti di cui all'art.234 cod. proc. pen. 3.2. Il reato contestato, tenuto conto della pena edittale massima e del combinato disposto di cui agli artt. 1.57 e 160 cod. pen., si prescrive in sette anni e sei mesi, per essersi verificate plurime cause interruttive del corso della prescrizione, dalla data dell'ultima verifica (ex rnultis, Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501) compiuta ii 21 settembre 2011 e, dunque, in epoca successiva .alla sentenza di secondo grado.
L'inarnmissibilità del ricorso non consente, in data odiern.a, di rilevare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Va ric:ordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, i! ,icorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude/ pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod„ proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De. Luca, Rv, 217266;
Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 2631.19; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).
4. Consegue la cordanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1.3 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 61.6 cod proc. pen, l'onere del vers.amento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. in ragione dei motivi devoluti. Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021. Il Consigl