Ordinanza — n. 31026/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MEDICO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/11/1979 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; • 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 20 marzo 2017, nei confronti di Giuseppe Lo Medico, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 (capo a), e artt. 61 n. 2, 339, 337 cod. pen. (capo b).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai canoni di valutazione delle prove di cui all'art. 192 cod. proc. pen. con particolare riferimento al delitto di furto. Si osserva che questo ha ad oggetto un'auto civetta dei carabinieri, sottratta senza alcuna manomissione rilevata, proprio mentre era parcheggiata davanti i locali della compagnia di Bagheria, che la resistenza ai militari intervenuti era durata pochi momenti, senza minaccia né ruga, che non si sarebbe tenuto in alcun conto lo stato dell'imputato sotto l'effetto di alcolici.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MEDICO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/11/1979 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 20 marzo 2017, nei confronti di Giuseppe Lo Medico, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 (capo a), e artt. 61 n. 2, 339, 337 cod. pen. (capo b).
2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai canoni di valutazione delle prove di cui all'art. 192 cod. proc. pen. con particolare riferimento al delitto di furto. Si osserva che questo ha ad oggetto un'auto civetta dei carabinieri, sottratta senza alcuna manomissione rilevata, proprio mentre era parcheggiata davanti i locali della compagnia di Bagheria, che la resistenza ai militari intervenuti era durata pochi momenti, senza minaccia né ruga, che non si sarebbe tenuto in alcun conto lo stato dell'imputato sotto l'effetto di alcolici.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano, specificamente, con il contenuto della sentenza di appello e, comunque, perché devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità. 3.1. Il motivo inerente il reato di furto è del tutto versato in fatto e pretende la rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità ((Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachiri, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La censura che riguarda il reato di resistenza, non si confronta con la motivazione della pronuncia che„ invece, rende conto della minaccia con il coltello brandito dall'imputato rivolta ai militari intervenuti, richiamando il verbale di arresto e, dunque, prospetta una versione alternativa dei fatti inibita in sede di legittimità.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'ad, 616 coi proc. per. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 t -th IN CAN Il Consigliere estensore Il Presidente