Italian Court dismisses appeal on aggravated theft of electricity, rejecting claims regarding violence aggravation and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Messina Carmela inadmissible, upholding the conviction for aggravated theft of electricity. The court found the appellant's arguments regarding the applicability of the violence aggravation and the denial of mitigation under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.; The Court of Cassation holds that appeals manifestly lacking foundation regarding the configurability of aggravating circumstances or the proof of mitigating factors must be declared inadmissible without substantive examination.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA CARMELA nato a SAN CATALDO il 15/06/1948 avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Messina Carmela per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondatè sono le censure della ricorrente relative alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, sempre sussistente qualora l'allacciamento abusivo avvenga secondo le modalità accertate dalla Corte territoriale, atteso che l'utilizzo di un "morsetto a perforazione" comporta il danneggiamento della guaina di protezione del cavo conduttore, la cui funzione è quella di impedire anche e non solo per ragioni di sicurezza l'accesso diretto al mezzo di trasporto dell'energia. Altrettanto manifestamente infondate sono le doglianze relative all'invocata attenuante, posto che correttamente la Corte ha escluso essere stata raggiunta la prova della sua integralità.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così