Ordinanza — n. 31024/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa il 28 aprile 2016 dal Tribunale di Forlì nei confronti di Jejeran Gabriela Diana, alla pena di mesi quattro di reclusione, con la continuazione e la concessione delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti all'aggravante, in relazione ai reati di cui agli artt. 483, 61 n.2, cod. pen. (capo a) e artt. 48 e 480 cod. pen. ( capo h).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31024/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non essere intervenuto giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza, consentito anche in presenza di un fatto grave.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEJERAN GABRIELA DIANA nato a CAREI( ROMANIA) il 08/11/1980 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa il 28 aprile 2016 dal Tribunale di Forlì nei confronti di Jejeran Gabriela Diana, alla pena di mesi quattro di reclusione, con la continuazione e la concessione delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti all'aggravante, in relazione ai reati di cui agli artt. 483, 61 n.2, cod. pen. (capo a) e artt. 48 e 480 cod. pen. ( capo h).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non essere intervenuto giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza, consentito anche in presenza di un fatto grave.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che il giudizio di bilanciamento è giustificato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, che dà risalto non solo alla gravità in sé della condotta, ma ad altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. quali l'intensità del dolo e la preordinazione dell'azione, non attinti da specifiche critiche. Il ragionamento dei giudici di secondo grado è in linea con l'orientamento espresso in sede di legittimità in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
4. All'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. DEPO Così deciso i! 6/07/2021 v IN CAN Il Consigliere estensore tt