Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterative grounds and non-allowed issues in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments were merely repetitions of the original second-instance claims. The appellant challenged the conditional suspension of the sentence and the application of specific criminal code articles regarding theft and sentencing. The court ruled that these issues were already fully addressed and immune from criticism in the lower court's decision, which correctly evaluated the value of the stolen item and the aggravating circumstances of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.p.: Appeals based on reiterative grounds or issues not permitted in the stage of legality are inadmissible, as the lower court's reasoning on such matters is immune from criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO LARA nato a PALERMO il 26/03/1975 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Ravenna, in data 20 giugno 2016, nei confronti di Lara Romano, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 11 624 cod. pen., con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art. 626, comma 2, cod. pen., nonché degli artt. 69, 133, 62-bis cod. pen. sul trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono reiterative di identici motivi di appello e, comunque, non consentite in sede di legittimità. 3.1. L'esclusione della causa di non punibilità invocata con l'atto di appello risulta logicamente motivata, con corretto ragionamento, immune da censure di ogni tipo, in quanto fondato sui valore della refurtiva, contestato con il ricorso secondo un ragionamento integralmente versato in fatto (assenza di elementi oggettivi da cui ricavare il valore del monile) non rivedibile in sede di legittimità.
Risultano, poi, rilevati ulteriori elementi ostativi, quali la non scarsa offensività della condotta perché commessa approfittando dell'ospitalità della persona offesa e della rilevata mancanza anche di altri oggetti di valore non specificamente contestati, argomenti con i quali il motivo non si confronta espressamente. La censura inerente la mancata applicazione dell'art. 626 cod. pen. è del tutto sovrapponibile al motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da censure, con conseguente inammissibilità della critica (Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012 ;
Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gernaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). Sul trattamento sanzionatorio, si ripercorre la richiesta di bilanciamento nel senso della prevalenza, ex art. 69 cod. pen. questione non consentita in sede di legittimità. Le statuizioni relative al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Neppure va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio in parola, anche la sola enunciazione dell'eseguiita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez, 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, deo. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
La critica, dunque, non si attaglia al caso di specie in cui la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali la condotta viene considerata connotata da particolare gravità in relazione al rapporto di ospitalità con la vittima.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza delle Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 coc'. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il