Italian Court dismisses appeal for procedural defect due to lack of specific factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Danny Truzzi inadmissible, ordering him to pay court costs. Truzzi argued that the Court of Appeal neglected evidence and provided insufficient reasoning, citing specific procedural defects. The court rejected these claims because the appeal merely stated the alleged errors without detailing the specific facts or legal arguments required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the factual and legal grounds supporting the request, as mere enumeration of defects without concrete arguments does not satisfy the requirement of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI DANNY nato a MIRANDOLA il 04/09/1986 avverso la sentenza del 23/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa il 25 maggio 2015, dal Tribunale in sede, nei confronti di Danny Truzzi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Si sarebbe trascurato l'esame degli elementi presenti nel fascicolo dibattimentale e la motivazione sarebbe troppo succinta, nonché limitata al richiamo della sentenza di primo grado.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 3.1. Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 3.2.Inoltre, si censura la motivazione indicata come succinta e tale vizio, in via generale, non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità ove la motivazione può essere censurata soltanto ove contraddittoria, manifestamente illogica o mancante.
Del resto, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, risulta consentito il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado da parte di quella d'appello, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, r. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. DEPOS Così deciso i! 6/07/2021 IN CANC ij A Il Consigliere estensore 06 o Il