Ordinanza — n. 31020/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI MAURIZIO nato a CAMPOSAMPIERO il 10/01/1966 avverso l'ordinanza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Bellinati Maurizio per il delitto di tentato furto in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31020/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonché alal commisurazione della pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI MAURIZIO nato a CAMPOSAMPIERO il 10/01/1966 avverso l'ordinanza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Bellinati Maurizio per il delitto di tentato furto in abitazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonché alal commisurazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa .delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.