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Ordinanza — n. 31019/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31019/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31019/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha riformato in peius quanto al trattamento sanzionatorio, la condanna, emessa il 6 giugno 2016 dal Tribunale in sede, nei confronti di Christian Celesti e Gionata Della Santina, in relazione al reato di cui agli artt. 110 n. 2, 624, 625 cod. pen., aumentando la pena agli stessi irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa. 2.Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico motivo denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, dolendosi della circostanza che l'accoglimento dell'appello della parte pubblica era stato pronunciato soltanto tenendo presenti i precedenti penali risultati a carico dei ricorrenti, senza valutare "correttamente tutti gli elementi nei confronti " degli imputati" così da poter valutare la loro corretta posizione processuale".

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per genericità. Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale ritardo ingiustificato dell'azione penale adeguamento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CELESTI CHRISTIAN nato a BOLOGNA il 14/09/1987 DELLA SANTINA GIONATA nato a MIRANDOLA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha riformato in peius quanto al trattamento sanzionatorio, la condanna, emessa il 6 giugno 2016 dal Tribunale in sede, nei confronti di Christian Celesti e Gionata Della Santina, in relazione al reato di cui agli artt. 110 n. 2, 624, 625 cod. pen., aumentando la pena agli stessi irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa. 2.Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico motivo denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, dolendosi della circostanza che l'accoglimento dell'appello della parte pubblica era stato pronunciato soltanto tenendo presenti i precedenti penali risultati a carico dei ricorrenti, senza valutare "correttamente tutti gli elementi nei confronti " degli imputati" così da poter valutare la loro corretta posizione processuale".

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per genericità. Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricors: e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 6/07/2021 Il Consigliere estensore Barbara Calaselice ,DEPOSI