Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of reasonable doubt principle in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Carotti inadmissible, ordering him to pay court costs. Carotti challenged his conviction for burglary and assault, arguing violations of the principle of proof beyond reasonable doubt and flaws in the lower court's reasoning regarding the victim's credibility. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute an impermissible review of the merits and a re-evaluation of evidence already thoroughly assessed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the assessment of witness credibility or proposing alternative factual scenarios are inadmissible as they seek a review of the merits, which is precluded in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTTI FABIO nato a SAN GEMINI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 08/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna, emessa il 22 giugno 2016, dal Tribunale di Terni nei confronti di Fabio Carotti, alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa, già riqualificato il delitto di rapina in quello di furto in abitazione con strappo e, ritenuto per il reato di lesioni personali, il concorso ai sensi dell'art. 586 cod. pen. in relazione all'art. 83 cod. pen., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione correlato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si rileva l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria della versione difensiva in quanto sollecitano, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito, anche in ordine all'attendibilità della persona offesa, preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc.. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento del Carotti, risulta censurata evidenziando discrasie tra la querela e la deposizione resa nel dibattimento, argomento preso in esame e valutato, con motivazione esauriente e logica dalla Corte territoriale (cfr. par. 3 della sentenza). Sicché il motivo appare anche reiterativo di quello di appello. In ogni caso, si osserva che aderire alla versione alternativa prospettata dal ricorrente (secondo cui la dazione della somma di danaro da parte della anziana persona offesa sarebbe avvenuta spontaneamente, avendo l'imputato convinto la donna nella sua abitazione che si trovava li per riscuotere un credito che vantava verso il figlio) è inibito a questa Corte in sede di legittimità, in quanto tale diversa prospettazione implica la rivisitazione di elementi di prova già esaurientemente esaminati con motivazione logica e completa dai giudici di secondo grado.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella • determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Ma Vesiche