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Ordinanza — n. 31017/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato il 11 aprile 2011, dal Tribunale in sede, sezione di Foligno, nei confronti di Gian Piero Priori, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 6 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di equivalenza, per il quale veniva tratto in arresto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 6 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di equivalenza, per il quale veniva tratto in arresto.

Parole chiave

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infrazione privilegiata reati contro le pubbliche comunicazioni reato di poca entità furto di lieve entità responsabilità del vettore privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORI GIAN PIERO nato a SANREMO il 22/01/1972 avverso la sentenza del 20/03/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato il 11 aprile 2011, dal Tribunale in sede, sezione di Foligno, nei confronti di Gian Piero Priori, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 6 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con giudizio di equivalenza, per il quale veniva tratto in arresto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di cui all'ad. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché travisamento in relazione alla qualificazione del fatto e circa la dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si rileva l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria della versione difensiva in quanto sollecitano, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito, anche in ordine all'attendibilità della persona offesa, preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'ad. 606 cod. proc.. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U„ n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). L'incipit della sentenza impugnata appare, in effetti, riportare l'accoglimento dell'appello, ma è evidentemente affetta da un mero refuso dovuto all'uso del computer tenendo conto del contenuto della motivazione, logico e coerente con il dispositivo di conferma della condanna. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa risulta esauriente e logica e il motivo prospettato è identico a quello devoluto con il gravame, anche in relazione all'elemento soggettivo del reato, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico (dando risalto al rinvenimento della valigia, sottratta poco prima sulla banchina della stazione, all'interno di un bagno unitamente all'imputato, a bordo del convoglio sul quale la vittima era salita, reperimento avvenuto assieme al controllore di bordo, senza che lo stesso imputato avesse segnalato di aver prelevato, poco prima, il bagaglio alla persona offesa).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella • determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Vessic