Ordinanza — n. 31016/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa il 7 novembre 2017 dal Tribunale di Marsala, nei confronti di Genna Ignazio, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585, comma 2 n. 2, cod. pen. (capo b) e 612, ccmma 2, cod. pen. (capo c), dichiarando l'improcedibilità per remissione di querelS in relazione al reato di minaccia, con rideterminazione della pena per il residuo delitto di lesioni, in quelia di mesi tre di reclusione, con conferma, nel resto, dell'appellato provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA IGNAZIO nato a MARSALA il 11/05/1960 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa il 7 novembre 2017 dal Tribunale di Marsala, nei confronti di Genna Ignazio, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585, comma 2 n. 2, cod. pen. (capo b) e 612, ccmma 2, cod. pen. (capo c), dichiarando l'improcedibilità per remissione di querelS in relazione al reato di minaccia, con rideterminazione della pena per il residuo delitto di lesioni, in quelia di mesi tre di reclusione, con conferma, nel resto, dell'appellato provvedimento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e correlato vizio di motivazione, assumendo che sarebbe stato omesso qualsiasi vaglio, da parte della Corte territoriale, del terzo motivo di appello svolto sul punto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che la censura sfugge al sindacato di legittimità. La Corte di appello, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato sulla misura della pena, sulla base della gravità delle lesioni, nonché in relazione alle modalità violente dell'azione. Del resto, è noto che non risulta necessario che siano presi in esame, dal giudice di appello, ciascuno dei elementi indicati nell'atto di gravame, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Si osserva, poi, che la motivazione, in punto di diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. può essere anche implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057) come avvenuto nella specie ove si valorizza ai fini del trattamento sanzionatorio, la gravità del fatto e la violenza della condotta posta in essere, 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. )DEPOSITATAI Così deciso il 6/07/2021 CANCELLERI.A i Il Consigliere estensore e 6 21 I