Ordinanza — n. 31014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato la condanna, emessa il 18 dicembre 2017 dal Tribunale in sede, nei confronti di Rosario Sette, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., nonché riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti residue, con rideterminazione della pena irrogata in quella di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, con conferma, nel resto, dell'appellato provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., nonché riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti residue, con rideterminazione della pena irrogata in quella di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, con conferma, nel resto, dell'appellato provvedimento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE ROSARIO nato a ARENA il 28/12/1966 avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato la condanna, emessa il 18 dicembre 2017 dal Tribunale in sede, nei confronti di Rosario Sette, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., nonché riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti residue, con rideterminazione della pena irrogata in quella di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, con conferma, nel resto, dell'appellato provvedimento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione di pena vicina al minimo edittale. Alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale la difesa obietta che il fatto non è grave avendo, lo stesso titolare del locale, invitato i correi a forzare la macchinetta cambiamonete.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che la censura sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Del resto la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, I quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). In ogni caso, la motivazione della Corte d'appello non fonda solo sulla gravità della condotta, punto oggetto di censura, ma valorizza anche la negativa personalità dell'imputato per i precedenti penali da cui risulta gravato, oltre a sottolineare la condotta susseguente al reato, argomenti del tutto trascurati dal motivo di ricorso.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Mar