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Ordinanza — n. 31012/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31012/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31012/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 26 febbraio 2009, nei confronti di Angelo Passanisi e Patrizia Finocchi, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui ai capi a), b) e c) per il Passanisi (artt. 588 cod. pen., 110, 635, comma 2 n. 1, cod. pen. 582, 583, 585 cod. pen., con assoluzione dalla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975) alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, nonché per Finocchi di mesi quattro di reclusione (per i capi a) e b), riconosciuta per entrambi la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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artt. 588 cod. pen, art. 52 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31012/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 588 cod. pen., 110, 635, comma 2 n. 1, cod. pen. 582, 583, 585 cod. pen., con assoluzione dalla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975) alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, nonché per Finocchi di mesi quattro di reclusione (per i capi a) e b), riconosciuta per entrambi la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena risarcimento del danno motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie risarcimento per errore giudiziario lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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artt. 588 cod. pen
art. 52 cod. pen
Pasanisi denuncia, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Finocchi si duole del difetto di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSANISI ANGELO nato a ROMA il 18/07/1971 FINOCCHI PATRIZIA nato a ROMA il 17/04/1973 avverso la sentenza del 28/09/2011 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 26 febbraio 2009, nei confronti di Angelo Passanisi e Patrizia Finocchi, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui ai capi a), b) e c) per il Passanisi (artt. 588 cod. pen., 110, 635, comma 2 n. 1, cod. pen. 582, 583, 585 cod. pen., con assoluzione dalla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975) alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, nonché per Finocchi di mesi quattro di reclusione (per i capi a) e b), riconosciuta per entrambi la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti atti. 2.1. Pasanisi denuncia, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. per essersi limitato a difendersi, come sarebbe emerso dalla deposizione dei testi. La motivazione della Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di gravame, anche relativi all'invocata assoluzione per il delitto di danneggiamento, nonché sull'eccessività della pena. 2.2. Finocchi si duole del difetto di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Si osserva, con riferimento al ricorrente Passanisi, che il motivo è genericamente formulato e, peraltro, invoca una diversa e alternativa lettura delle fonti di prova, esaminate con motivazione logica ed esauriente dai giudici di merito, non consentita in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Il motivo, poi, in relazione al delitto di danneggiamento ed al trattamento sanzionatorio, opera mero rinvio ai motivi di appello, risultando anche per tale parte, aspecifico.

Se, invero, il motivo di ricorso si limita a rimandare al motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica specifica ed argomentata al provvedimento). 3.2.11 ricorso di Finocchi è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione all'entità della pena, sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. La censura sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

Del resto la pena non si discosta in modo consistente dal minimo edittale, tenuto conto anche dell'operato aumento per la continuazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 dei 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dai singoli ricorsi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore