Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for inadmissibility and manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Catanzaro inadmissible, confirming his conviction for theft and burglary. The appellant argued that the lower court failed to consider the victim's economic conditions and the potential loss of the stolen lock. The court rejected this, citing established precedent that damages must be evaluated based on the overall economic prejudice rather than the intrinsic value of the object, and noting that the trial court's factual assessment was well-argued and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they raise issues already decided in the appeal or manifestly unfounded grounds, and must be dismissed without examining the merits when the lower court's reasoning is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO ANDREA nato a PALERMO il 31/03/1982 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Marsala, in data 16 maggio 2018, nei confronti di Andrea Catanzaro, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.
2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con correlato vizio di motivazione. Non si sarebbe tenuto conto, nell'escludere l'attenuante, delle condizioni economiche della persona offesa, considerando l'entità del danno in sé, né valutando il valore della res in sé, nella specie rappresentato dal solo lucchetto divelto, senza in alcuna parte della motivazione indicare l'ipotetica entità del danno che si sarebbe potuto cagionare in caso di consumazione del reato.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità, sono manifestamente infondate e, comunque, prospettano violazione di principi di diritto non riscontrata nella motivazione censurata. 3.1. Si tratta di identica censura, contenuta nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, immune da censure. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto — nella specie considerato complessivamente non irrisorio dai giudici di merito in quanto l'esercizio commerciale avuto di mira era un negozio di abbigliamento in attività che avrebbe consentito un lucro non trascurabile — tenendo presente la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;
Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Infatti, si è considerato il valore di quanto manomesso, oltre che quello non di speciale tenuità della merce che si sarebbe dovuta sottrarre. Del resto, la diversa valutazione quantitativa del danno prospettata, pretende una rilettura di elementi di prova, non consentita in questa sede e involge un giudizio di fatto, nella specie ben argomentato dai giudici di merito, che ne danno atto con motivazione non manifestamente illogica, oltre che in linea con l'orientamento costante di questa Corte.n 4.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186in quanto le censure sono non consentite in sede di legittimità.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere es