Ordinanza — n. 31009/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI GIACOMO nato a MASSA il 12/02/1986 avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Massa, in data 21 dicembre 2017, nei confronti di Giacomo Pucci, accogliendo l'appello della parte pubblica, aumentando la pena irrogata ad anni due mesi due giorni venti di reclusione, con conferma nel resto, dell'impugnata pronuncia anche in relazione alle statuizioni risarcitorie in favore della parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, già raggiunta da condanna per tentato omicidio, in ordine al superamento di ogni ragionevole dubbio, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo stato riconosciuto all'imputato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI GIACOMO nato a MASSA il 12/02/1986 avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Massa, in data 21 dicembre 2017, nei confronti di Giacomo Pucci, accogliendo l'appello della parte pubblica, aumentando la pena irrogata ad anni due mesi due giorni venti di reclusione, con conferma nel resto, dell'impugnata pronuncia anche in relazione alle statuizioni risarcitorie in favore della parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.
2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, già raggiunta da condanna per tentato omicidio, in ordine al superamento di ogni ragionevole dubbio, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo stato riconosciuto all'imputato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono non consentite in sede di legittimità. 3.1.Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, nella specie accuratamente svolta (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 ; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del resto, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. cit.). In ogni caso, si osserva che tale giudizio di fatto risulta correttamente espletato dalla Corte territoriale e che le diverse, alternative letture delle risultanze processuali, anche ai fini del superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio, come prospettate con il ricorso, in relazione al reperimento di tracce ematiche sulla vettura del ricorrente e alle ragioni del ferimento con l'arma, pretenderebbero la (ri)lettura degli atti processuali non consentita in sede di legittimità, oltre che rivelarsi reiterative di identiche censure prospettate con il gravame.h 3.2.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questo è stato correttamente motivato. Ed invero, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo ( in tal senso, Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativarnente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente h Barbara Calaselice M