Ordinanza — n. 31006/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC DALIBOR nato a BJELOVAR( CROAZIA) il 26/04/1979 avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOclettravrtnr'-afte--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1, Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Durdevic Dalibor per il reato di cui all'art. 495 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 c.p, art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31006/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC DALIBOR nato a BJELOVAR( CROAZIA) il 26/04/1979 avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOclettravrtnr'-afte--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1, Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Durdevic Dalibor per il reato di cui all'art. 495 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alal configurabilità del reato contestato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favor&della Cassa delle Ammende residente DE P08 ittY CAN