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Ordinanza — n. 31005/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31005/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31005/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEQUANI MARIO nato a BRESSANONE il 26/01/1965 72..TzoTt - avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trentov:has :f-reifortaStO‘ lar°°L."")'9 condanna emessa dal Tribunale di Bolzano in data 29 marzo 2017, nei confronti di Mario Sequani, riducendo la pena allo stesso irrogata in quella di mesi due giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., per aver alterato una prescrizione medica di farmaci, integrante atto pubblico, con la conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

Parole chiave

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falso certificato medico contraffazione reati qualificati contro gli stupefacenti prodotti farmaceutici e cosmetici responsabilità medica nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEQUANI MARIO nato a BRESSANONE il 26/01/1965 72..TzoTt - avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trentov:has :f-reifortaStO‘ lar°°L."")'9 condanna emessa dal Tribunale di Bolzano in data 29 marzo 2017, nei confronti di Mario Sequani, riducendo la pena allo stesso irrogata in quella di mesi due giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., per aver alterato una prescrizione medica di farmaci, integrante atto pubblico, con la conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione. La ricetta sarebbe apparsa, immediatamente, falsa al farmacista cui era stata esibita. Di qui l'inidoneità del falso in quanto grossolano per non essere in grado di recare danno alla pubblica fede, sulla base di una valutazione ex ante.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure sono reiterative di identico motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da censure e, comunque, manifestamente infondate. La sentenza censurata correttamente limita la grossolanità del falso all'ipotesi di riconoscibilità da parte di chiunque non anche da soggetti particolarmente esperti (conf. ex multis: Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aioisi, Rv. 248590). In ogni caso, la motivazione rende conto con ragionamento articolato e logico, della circostanza che il farmacista cui la ricetta era stata esibita si era insospettito immediatamente per la condotta peculiare dell'imputato, non anche per il carattere grossolano dei falso che soltanto con l'accertamento svolto dai carabinieri era stato acclarato. Sicché, rispetto a tale punto della motivazione, il ricorso appare del tutto aspecifico.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 i Il Consigliere estensore E.s.F.A. 1?,,IECPA Il Presidente N CS Barb