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Ordinanza — n. 31004/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31004/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31004/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI NUNZIO nato a TRAPANI il 28/01/1963 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani in data 8 aprile 2016, nei confronti di Nunzio Olivieri, escludendo la continuazione e rideterminando la pena al predetto irrogata, in quella di anni uno mesi uno di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., con la conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano con il contenuto della sentenza di appello e, comunque, perché devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità. La mancata assunzione di una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento accuse di abuso pigione abusiva contributo alimentare parentale sovraindebitamento caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo mancata assunzione di prova decisiva, consistente nell'esame, chiesto nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., nonché alla Corte territoriale, ai sensi dell'art.
art. 603 cod. proc. pen
pen., nonché alla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI NUNZIO nato a TRAPANI il 28/01/1963 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

t 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani in data 8 aprile 2016, nei confronti di Nunzio Olivieri, escludendo la continuazione e rideterminando la pena al predetto irrogata, in quella di anni uno mesi uno di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., con la conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo mancata assunzione di prova decisiva, consistente nell'esame, chiesto nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., nonché alla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. del figlio, con la sua convivente in relazione all'effettivo utilizzatore dell'immobile ove gli accertatori Enel avevano riscontrato l'allaccio abusivo. Si rileva che, invece, le prove testimoniali ammesse i cui esiti erano stati posti a base della confermata condanna, sarebbero incerte e generiche. Con un secondo motivo si invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, rilevando che i precedenti che gravano l'imputato sono tutti espressione della situazione economica in cui versa il ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano con il contenuto della sentenza di appello e, comunque, perché devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità. La mancata assunzione di una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.

— come avvenuto nel caso di specie — e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052). Il motivo non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione può censurare la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256/14 del 28 novembre 2013, Cozzetto, Rv. 258236).

La motivazione del provvedimento impugnato, invece, fonda sulla deposizione convergente di due testi che, comunque, riferiscono l'utilizzazione dell'immobile al ricorrente e anche il ricorso assume che una di queste non sarebbe stata precisa soltanto in relazione all'esistenza di altro soggetto che, assieme a questo, aveva in uso l'abitazione. Né il ricorso ha evidenziato l'effettiva decisività delle prove che si assumono trascurate. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio, la censura investe il potere discrezionale del giudice di merito, nella specie espletato attraverso logica ed esauriente motivazione, che ha escluso la concedibilità del beneficio per l'assenza di elementi positivi e per i precedenti penali a suo carico.

La valutazione di merito richiesta, invece, dal ricorrente sul punto, è inibita a questa Corte.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden