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Ordinanza — n. 31003/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI ANTONINA nato a MAZARA DEL VALLO il 12/01/1970 avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 gennaio 2017, nei confronti di Antonina Palmari, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la motivazione con formule sintetiche (tipo si ritiene congrua, Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), affermando anche che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

Parole chiave

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truffa aggravata favoreggiamento conseguimento fraudolento di una prestazione aggravamento della pena corruzione nell'esecuzione forzata furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
Inoltre, si deduce che andavano concesse le circostanze attenuanti generiche vista la collaborazione resa con gli accertatori dell'Ente erogatore, nonché una pena più contenuta, con concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., sussistendone i presupposti.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI ANTONINA nato a MAZARA DEL VALLO il 12/01/1970 avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 gennaio 2017, nei confronti di Antonina Palmari, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. da escludere in quanto l'allaccio alla rete elettrica era avvenuto a mezzo di un filo di rame, rilevandosi anche il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di detta circostanza aggravante. Inoltre, si deduce che andavano concesse le circostanze attenuanti generiche vista la collaborazione resa con gli accertatori dell'Ente erogatore, nonché una pena più contenuta, con concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., sussistendone i presupposti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure non sono consentite in sede di legittimità e comunque, sono manifestamente infondate. 3.1. Circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., la Corte territoriale rende esauriente e non manifestamente illogica motivazione, immune da censure di ogni tipo, con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte, anzi rilevandone l'assenza totale. In relazione al trattamento sanzionatorio, si osserva che si censura, peraltro senza espressa indicazione degli elementi in fatto e in diritto, su cui la critica fonda, una parte della pronuncia sorretta da sufficiente motivazione.

Per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la motivazione con formule sintetiche (tipo si ritiene congrua, Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), affermando anche che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

Infine, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, questo risulta adeguatamente motivato, come quelle inerente il rigetto del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., peraltro soltanto invocato senza altra specificazione.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente B