Sentenza — n. 31002/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI GIUSEFPE nato a Lentini il 9/08/1964 avverso la sentenza del 27/02/2019 del -Tribunale di Caltagirone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigllere 6, Calaselice.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone in funzione di appello ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giuseppe Giardinelli, alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'aC. 582 cod. peri., oltre ai risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Sentenza — n. 31002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La fondate zza del motivo e, dunque, la non inammissibilità dell'impugnazione impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel nc-r-ito ex ari-. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Te.ttamanti, R.v. 244274; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5; n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 dei 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) impone di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 1.2., con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia agli effetti penali, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione, restando ferme le disposizioni civili adottate con la pronuncia di primo grado.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI GIUSEFPE nato a Lentini il 9/08/1964 avverso la sentenza del 27/02/2019 del -Tribunale di Caltagirone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigllere 6, Calaselice.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone in funzione di appello ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giuseppe Giardinelli, alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'aC. 582 cod. peri., oltre ai risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente.
2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla marcata pronuncia di prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di secondo grado, pur considerando cause di sospensione del corso della prescrizione maturate nel giudizio di merito, tenuto conto del termine massimo di anni sette mesi sei, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato,. 1.1.Deve, in primo luogo, rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dai giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 1.2. In considerazione del tempt.is commissi dercti (reato commesso il 17 gennaio 2011) della pena massima edittale prevista per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (pari ad anni tre di reclusione), dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (tra cui sentenza di primo grado del 24 ottobre 2017) al termine di anni sette e mesi sei necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. (decorso al 17 luglio 2018) va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 14 per rinvio del processo di merito, a causa di impedimento a comparire, che ha determinato detto effetto (dal 13 febbraio 2019 al 27 febbraio 2019), con spirare del termine massimo di prescrizione in data 31 luglio 2018 comunque prima della sentenza di secondo grado (del 27 febbraio 2019).
2. La fondate zza del motivo e, dunque, la non inammissibilità dell'impugnazione impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel nc-r-ito ex ari-. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Te.ttamanti, R.v. 244274; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5; n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 dei 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) impone di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 1.2., con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia agli effetti penali, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione, restando ferme le disposizioni civili adottate con la pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizone. Ferme le statuizioni civili. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il President