Ordinanza — n. 31001/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGHINA SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 23/12/1962 avverso la sentenza del 05/12/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, in data 19 dicembre 2017, nei confronti di Salvatore Alberghina, alla pena di euro cinquecento di multa, in relazione al reato di diffamazione commessa ai danni di Giovanni Mazzarino perché, comunicando con più persone, affermava che questi si era impossessato, indebitamente, di somme di una Scuola di musica di cui la persona offesa era direttore artistico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31001/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGHINA SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 23/12/1962 avverso la sentenza del 05/12/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, in data 19 dicembre 2017, nei confronti di Salvatore Alberghina, alla pena di euro cinquecento di multa, in relazione al reato di diffamazione commessa ai danni di Giovanni Mazzarino perché, comunicando con più persone, affermava che questi si era impossessato, indebitamente, di somme di una Scuola di musica di cui la persona offesa era direttore artistico.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'eccepita verità del fatto narrato. Risulterebbe, documentalmente, che Mazzarino aveva incassato somme della Scuola di musica indicata nella imputazione, che poi doveva stornare e che, invece, non aveva mai restituito, pur trattandosi di importi necessari al pagamento delle quote degli insegnanti dell'accademia.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure, del tutto generiche, non si confrontano con il contenuto della sentenza di appello. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).
Orbene, si osserva che i giudici del gravame hanno espressamente escluso, con motivazione non manifestamente illogica e articolata, che la persona offesa dal reato, abbia mai ricevuto somme di danaro da restituire, facenti parte della cassa, da Alberghina ma soltanto l'importo di euro settecento, da considerarsi a titolo di anticipo per una maggiore somma dovutagli per l'attività svolta quale direttore artistico. Sicché la censura appare del tutto generica e non si confronta, puntualmente, con il contenuto della motivazione in sostanza, prospettando una diversa lettura, in fatto, delle risultanze probatorie, inibita a questa Corte.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Mi Ve sichel