Cassation Court dismisses appeals against conditional sentence for theft and attempted theft due to procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Martorana and Filippo Sicomoro inadmissible. The defendants challenged the lower court's application of theft and attempted theft statutes, arguing regarding witness credibility and the lack of victim's loss of control over goods. The court rejected these arguments, stating that the lower court's reasoning was not illogical and that the distinction between consummated theft and attempted theft was correctly applied based on the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, 69, 133, 616 cod. pen.; Appeals based on alternative interpretations of evidence or generic lack of detailed reasoning regarding sentencing are inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTORANA SALVATORE nato a BAGHERIA il 07/03/1981 SICOMORO FILIPPO nato a PALERMO il 13/07/1991 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 12 dicembre 2016, nei confronti di Salvatore Martorana e Filippo Sicomoro, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., con la recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per entrambi gli imputati, subordinata allo svolgimento di lavoro non retribuito per Filippo Sicomoro.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti atti. 2.1. Martorana denuncia, con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 624 625 cod. pen. in relazione alla responsabilità del ricorrente, fondata per i giudici di merito, sulla deposizione di due testimoni che, per il ricorso, si presterebbero a diverse, alternative, ricostruzioni. Inoltre, si contesta che la Corte territoriale valorizza, come elemento a carico, la scarsa credibilità della versione resa dallo stesso Martorana, sottolineando il diritto al silenzio dell'imputato.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione delle norme sostanziali in tema di tentativo e del correlato vizio di motivazione, rilevando che, come dedotto con l'atto di appello, considerata la presenza dell'imputato, all'interno della struttura al momento dell'arrivo dei militari operanti, intento a caricare sul veicolo Ape i tubi innocenti oggetto di furto, non avendo, quindi, la persona offesa perso la signoria su questi. 2.2. Sicomoro denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e in ordine alla conseguente riduzione della pena, sottolineando il carattere apparente della motivazione resa.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Si osserva, con riferimento al ricorrente Martorana, che il primo motivo è genericamente formulato e, peraltro, invoca una diversa e alternativa lettura delle fonti di prova esaminate con motivazione logica ed esauriente dai giudici di merito, che non è consentita in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Il secondo motivo, poi, si presenta reiterativo di identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel caso di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto nè l'ipotesi del tentativo nè quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256). 3.2.11 ricorso di Sicomoro è inammissibile.
Le statuizioni relative al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Neppure va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio in parola, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Peraltro, la dedotta apparenza della motivazione non riguarda il caso di specie in cui la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego della prevalenza, non solo il comportamento degli imputati post delictum, ma comunque, sebbene con espresso riferimento all'entità della pena irrogata, l'intensità del dolo, la capacità a delinquere, oltre che la concreta gravità del fatto (cfr. pag. 3 della pronuncia).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dai singoli ricorsi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 DEPOSITATA 'IN CANC 3.ERI!