Ordinanza — n. 30997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa il 2 febbraio 2017 dal Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Rosario Drago, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, in relazione al concorso nel reato di furto tentato pluaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che il giudizio di bilanciamento operato, l'entità della pena irrogata sono giustificati da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, che dà risalto alla negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti numerosi e significativi. Il ragionamento dei giudici di secondo grado è in linea con l'orientamento espresso in sede di legittimità in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO ROSARIO nato a CATANIA il 12/02/1963 avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa il 2 febbraio 2017 dal Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Rosario Drago, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, in relazione al concorso nel reato di furto tentato pluaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione sul motivo di appello relativo all'individuazione dell'entità della pena posta a base del calcolo, indicata dal primo giudice in mesi nove di reclusione senza giustificazione, secondo il ricorrente. Si contesta, inoltre, il giudizio di bilanciamento nel senso della sola equivalenza e la misura della diminuzione operata per il tentativo, pari soltanto ad un terzo.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che il giudizio di bilanciamento operato, l'entità della pena irrogata sono giustificati da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, che dà risalto alla negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti numerosi e significativi. Il ragionamento dei giudici di secondo grado è in linea con l'orientamento espresso in sede di legittimità in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
Da ultimo, si rileva che la motivazione circa l'entità della pena non minima posta a base del calcolo, nonché la misura della diminuzione operata per il tentativo, non nella massima estensione, trovano espressa giustificazione, non manifestamente illogica, da parte della Corte territoriale che attribuisce risalto al grado di progressione dell'azione criminosa interrotta e che, dunque, non appare immotivata dal punto di vista dell'entità della sanzione irrogata, ex art. 133 cod. pen.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al 2 #‘ versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calase