Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Cetrulo inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued for a violation of Articles 62-bis, 69, 99, and 133 of the Penal Code, claiming the lower court's sentencing was manifestly illogical. The court rejected this, ruling that the second-instance judges provided sufficient and non-arbitrary reasoning when weighing aggravating and mitigating circumstances, including the defendant's late confession and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 69, 99, 133 cod. pen.; Appeals against sentencing are inadmissible unless the judgment is based on mere arbitrium or manifest illogical reasoning, as the weighing of circumstances falls within judicial discretion requiring only sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETRULO FABIO nato a ORTA NOVA il 07/03/1983 avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa il 21 settembre 201R dal Tribunale in sede, nei confronti di Fabio Cetrulo, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa, in relazione al reato di furto pluaggravato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod.pen., con correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'operato bilanciamento, l'entità della pena irrogata, nonché la ritenuta recidiva, sono giustificati da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, che dà risalto ad elementi giudicati negativi, tenuto conto anche dell'articolato riferimento alla tardività della confessione, resa successivamente alle dichiarazioni del tutto negatorie dell'imputato nel corso dell'interrogatorio. Il ragionamento dei giudici di secondo grado è in linea con l'orientamento espresso in sede di legittimità in base al quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
Da ultimo si rileva che la motivazione circa la riconosciuta recidiva e le ragioni per le quali il reato sub iudice sia espressione di maggiore pericolosità è ampia, articolata e logica (dando rilievo a precedenti specifici, omogenei, idonei a fondare il necessario giudizio di maggiore pericolosità come desunto anche dalle modalità della condotta e dal reperimento, nel possesso dell'imputato, di oggetti ed altra refurtiva per i quale si procede separatamente), né risulta attinta da specifica censura; così come la misura della pena, risulta adeguatamente giustificata (con espresso riferimento alla capacità a delinquere e alle modalità del fatto).4.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente B