Ordinanza — n. 30995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARICELLI MASSIMO nato a PENNE il 06/11/1973 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 7 ottobre 2016, nei confronti di Massimo Faricelli in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., di anni due di reclusione ed euro novecento di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARICELLI MASSIMO nato a PENNE il 06/11/1973 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 7 ottobre 2016, nei confronti di Massimo Faricelli in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., di anni due di reclusione ed euro novecento di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova trattandosi di motivazione per relationem, con richiami giurisprudenziali non pertinenti senza spiegare come si sono svolti i fatti, con particolare riferimento alla sottrazione dei settemila euro delle slot machine e del barattolo in vetro, tenuto conto che l'unica impronta compatibile era stata reperita sul registratore di cassa, trattandosi, peraltro, di mero frammento non idoneo a provare la riferibilità all'imputato. 2.2.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa l'idoneità dell'unico frammento reperito, oltre le 48 ore dal fatto, a rappresentare indizio univoco, valutabile a carico del ricorrente, come devoluto ai giudici di appello. Si lamenta l'omesso rilevamento ed esame da parte della polizia giudiziaria, degli altri frammenti d'impronta e, comunque, la non attendibilità del dato rilevato in quanto relativo a mezza impronta e, dunque, non idoneo a fondare la prova del reato a carico dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Il ricorso si incentra su motivi inammissibili in sede di legittimità, tenuto conto che si tratta di reiterazione di identici vizi, prospettati al giudice del gravame, che ha risposto con motivazione aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di efficacia probatoria dei rilievi dattiloscopici. 3.1. Si espone con ragionamento lineare e completo, la significatività di un elemento, dotato di inoppugnabile efficacia probatoria, costituito dalla corrispondenza tra le impronte digitali prelevate dalla superficie del registratore di cassa e quelle del dito mignolo dell'imputato, corrispondenza riscontrata in un numero di punti caratteristici, indicati dal teste esaminato sul punto, superiore a quello di sedici/diciassette, standard minimo per reputare certa l'identificazione.
Tale circostanza ha valore di probatio piena, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal giudice di secondo grado, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova, senza elementi sussidiari di conferma, anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato.
Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (cfr. Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296). Quanto alle residue valutazioni circa la riferibilità della sottrazione dell'altra refurtiva al medesimo ricorrente, la Corte d'appello richiama, nell'incipit della motivazione, correttamente, quella del primo giudice, non specificamente attinta, sul punto, da motivi specifici. La sentenza di primo grado, peraltro, evidenzia che nella medesima circostanza, oltre ad essere stato prelevato danaro dal registratore di cassa, sul quale era stata rinvenuta l'impronta dell'imputato, risultano forzate due slot machine con evidenti manomissioni e il cassettino del registratore medesimo prelevato ed appoggiato sul bancone.
Sicché, la riferibilità di tutte le asportazioni riscontrate all'esito dei rilievi sul posto, risulta assistita da una schiacciante prova logica, di cui il primo provvedimento rende conto con motivazione ampia e coerente, non attinta da specifici rilievi con l'atto di gravame.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Vess