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Ordinanza — n. 30994/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30994/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30994/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente A ZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI SIMONE nato a UDINE il 20/11/1976 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE»Od dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine in data 6 luglio 2017, nei confronti di Roberto Fumagalli (non ricorrente) e Simone Fumagalli, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 610, 61 n. 2 cod. pen. (capo a) e artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 1 e 2 cod. pen. (capo b) a seguito di concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata al ricorrente in quella di anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.1.

Parole chiave

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azione penale privata censura formulata in modo carente diritto a un difensore revisione della sentenza penale diritti della vittima violazione dei diritti di parte

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
(capo b) a seguito di concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata al ricorrente in quella di anni uno di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente A ZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI SIMONE nato a UDINE il 20/11/1976 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE»Od dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine in data 6 luglio 2017, nei confronti di Roberto Fumagalli (non ricorrente) e Simone Fumagalli, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 610, 61 n. 2 cod. pen. (capo a) e artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 1 e 2 cod. pen. (capo b) a seguito di concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata al ricorrente in quella di anni uno di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre Simone Fumagalli personalmente, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale deducendo di non essere stato messo al corrente, preventivamente, dell'accordo raggiunto con riferimento alla pena, pur avendo autorizzato il difensore "a concordare l'istanza di patteggiamento con il rappresentante della pubblica accusa"(cfr. prima pagina del ricorso).

3. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.1.

Inoltre, si tratta di impugnazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione alla quale la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato, circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, si osserva che non si ravvisa alcun vizio della motivazione, circa la formazione della volontà di accedere al concordato, avendo la Corte territoriale dato compiutamente atto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito al trattamento sanzionatorio migliorativo, accordo, peraltro, non negato nemmeno dallo stesso ricorrente che si limita a dedurre, pur a fronte di "autorizzazione" a concordare la pena, di non essere stato informato, preventivamente, dell'entità della sanzione oggetto dell'accordo raggiunto.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Barbara Calaselice M