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Ordinanza — n. 30993/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30993/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30993/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDOLILLO ANTONIO nato a MESSINA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 2 aprile 2015, nei confronti di Giovanni Di Giovanni (non ricorrente) e confermato la pronuncia a carico di Antonio Biondolillo, in relazione al reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dall'uso del mezzo fraudolento, così modificata l'originaria imputazione di rapina, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30993/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quindi, per il ricorrente, o non è attendibile la persona offesa, oppure il riconoscimento effettuato non è significativo, anche in considerazione della circostanza che le fotografie mostrate sono in bianco e nero. 2.1. Risulta depositata il 28 giugno 2021, memoria difensiva con la quale si indicano come violati i parametri di cui all'art. 69 e 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena da irrogare in concreto, perché non si considera l'intervenuto risarcimento del danno che ha condotto alla remissione di querela per il reato di truffa.

Parole chiave

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identificazione forense documenti d'identità usurpazione d'identità errore di persona testimone anonimo identità dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDOLILLO ANTONIO nato a MESSINA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 2 aprile 2015, nei confronti di Giovanni Di Giovanni (non ricorrente) e confermato la pronuncia a carico di Antonio Biondolillo, in relazione al reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dall'uso del mezzo fraudolento, così modificata l'originaria imputazione di rapina, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al riconoscimento fotografico, l'omessa assunzione di prova decisiva (audizione della persona offesa) e vizio di motivazione quanto all'indicata individuazione fotografica dell'imputato. Il verbale di riconoscimento fotografico, alla cui acquisizione è stato prestato consenso, rende conto che la persona offesa ha riconosciuto un soggetto che ha colore di occhi e capelli diverso da quelli che, per Biondolillo, risultano dal suo documento di identità prodotto dalla difesa in sede di merito.

Quindi, per il ricorrente, o non è attendibile la persona offesa, oppure il riconoscimento effettuato non è significativo, anche in considerazione della circostanza che le fotografie mostrate sono in bianco e nero. 2.1. Risulta depositata il 28 giugno 2021, memoria difensiva con la quale si indicano come violati i parametri di cui all'art. 69 e 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena da irrogare in concreto, perché non si considera l'intervenuto risarcimento del danno che ha condotto alla remissione di querela per il reato di truffa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. Si tratta di critiche che attengono all'operato riconoscimento fotografico, sulle quali il giudice di appello ha risposto, con motivazione esauriente e logica, nella quale si dà conto della descrizione delle fattezze fisiche degli autori del fatto, come l'accento meridionale, l'età, la corporatura e l'altezza, tutti dati corrispondenti al Biondolillo. Sicché, la Corte territoriale ha attribuito al colore di occhi e capelli significato non dirimente, a fronte dei dati citati, di alto valore individualizzante ma, soprattutto, perché si trattava di foto in bianco e nero mostrate alla persona offesa.

E, peraltro, principio consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva da quella di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Del resto il percorso logico utilizzato dal giudice di appello è congruo laddove ha attribuito pieno valore al riconoscimento dell'imputato, in quanto effettuato, in termini di assoluta certezza, non soltanto dopo aver visionato delle fotografie, ma anche descrivendo la durata dell'azione non repentina né sfuggente. 3.2.

Circa l'omessa audizione della persona offesa dal reato, il ricorrente non spiega la decisività della prova che si assume trascurata, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, comunque, tenuto conto che all'acquisizione del verbale di individuazione fotografica, le parti hanno prestato consenso. 3.3. La richiesta inerente il trattamento sanzionatorio, contenuta nella memoria difensiva depositata, non può essere valutata stante la tardività della memoria (depositata il 28 giugno 2021) e, comunque, trattandosi di motivo inedito, rispetto all'originario atto di impugnazione, non devoluto tempestivamente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere estens