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Ordinanza — n. 30992/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30992/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30992/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENESINI EUGENIO nato a LUCCA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; . 1.Con sentenza del Tribunale di Pistoia, del 24 settembre 2013, Eugenio Menesini veniva condannato, unitamente ad altri concorrenti nel reato (non ricorrenti), alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 625 n. 4 e 5 cod. pen. riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti. 1.1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della condanna indicata, esclusa l'aggravante della destrezza, dichiarava l'intervenuta prescrizione nei confronti del concorrente Di Riccio confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30992/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del Tribunale di Pistoia, del 24 settembre 2013, Eugenio Menesini veniva condannato, unitamente ad altri concorrenti nel reato (non ricorrenti), alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 625 n. 4 e 5 cod. pen. riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti. 1.1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della condanna indicata, esclusa l'aggravante della destrezza, dichiarava l'intervenuta prescrizione nei confronti del concorrente Di Riccio confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione furto di lieve entità delitto imputazione di furto ricettazione furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENESINI EUGENIO nato a LUCCA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; .

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del Tribunale di Pistoia, del 24 settembre 2013, Eugenio Menesini veniva condannato, unitamente ad altri concorrenti nel reato (non ricorrenti), alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 625 n. 4 e 5 cod. pen. riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti. 1.1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della condanna indicata, esclusa l'aggravante della destrezza, dichiarava l'intervenuta prescrizione nei confronti del concorrente Di Riccio confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva riguardo alla nuova condotta in contestazione e alla sua idoneità a fondare un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, non trattandosi di recidiva obbligatoria. Il reato per il quale si procede è un furto avvenuto in un supermercato, di merce (bottiglie e lattine di birra) per il valore di circa 38,00 euro, tanto che è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Dunque, non si tratterebbe di episodio sintomatico di maggiore pericolosità e capacità a delinquere. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 157, 161, comma 2, cod. pen. e 129 , 531 cod. proc. pen.

Dall'invocata esclusione della recidiva, deriva la intervenuta prescrizione del reato. 2.2. Risulta depositata in data 19 marzo 2020, per l'udienza di trattazione del 24 marzo 2020, poi differita alla data odierna, memoria difensiva con la quale si chiede che il ricorso sia trasmesso per l'assegnazione alla sezione ordinaria, ulteriormente argomentando il difetto di motivazione in ordine all'applicata recidiva, relativo ad entrambe le sentenze di merito.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, concerne una censura non consentita in sede di legittimità. 3.1. La motivazione in relazione alla ritenuta recidiva specifica sussiste. Non sufficientemente argomentato e, comunque, generico è poi il motivo inerente la scarsa offensività della condotta, posto che non si confronta con il dato, riportato nella sentenza censurata, della pluralità di condanne per lo stesso reato (undici complessivamente) a carico dell'imputato, dato senz'alto incidente sulla valutazione della complessiva offensività della condotta in addebito.

In ogni caso, si osserva che la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, ha affermato che il giudice può adempiere all'onere motivazionale anche implicitamente, ove la sentenza dia conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in mot.; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il