Sentenza — n. 30991/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO NICOLA nato a CASERTA il 12/09/1980 avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Pagano Nicola per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30991/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in merito all'omessa notifica al Pagano del provvedimento di rinvio dell'udienza del 6 marzo 2017 ai sensi dell'art. 49 d.l. n. 189/2017, nonché in riferimento alla . dichiarazione di contumacia del medesimo nell'udienza di rinvio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO NICOLA nato a CASERTA il 12/09/1980 avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Pagano Nicola per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in merito all'omessa notifica al Pagano del provvedimento di rinvio dell'udienza del 6 marzo 2017 ai sensi dell'art. 49 d.l. n. 189/2017, nonché in riferimento alla . dichiarazione di contumacia del medesimo nell'udienza di rinvio.
3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato il motivo relativo all'omessa notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza menzionata. Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, anche tenuto conto della sua sospensione per il periodo di un anno in corrispondenza del rinvio operatoex lege dal giudice dell'appello. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per ess