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Ordinanza — n. 30990/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because only a registered defense attorney may sign the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30990/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Moraru Laurentiu inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the defendant argued for personal submission of the petition and challenged the constitutionality of requiring legal representation, the Court ruled that Law No. 103/2017 exclusively reserves the power to sign cassation appeals to registered defense attorneys. The Court determined this restriction does not violate the right to defense, as the right to be heard personally applies only to the trial phase, not the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.; The right to personally file a cassation appeal is excluded for defendants, reserving this procedural act exclusively to registered defense attorneys without infringing upon the right to defense.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility registered defense attorney personal submission restriction right to defense appellate Law 103/2017 criminal procedure diritto di non autoincriminarsi furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
D ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Law No. 103/2017
Art. 62 n. 4 c.p.
Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e della misura di sicurezza dell'espulsione, nonché nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 613 comma 1 c.p
e della misura di sicurezza dell'espulsione, nonché nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA bk, freGte» sul ricorso proposto da: MORARU LAURENTIU nato a IASI( ROMANIA) il 17/08/1981 avverso la sentenza del 20/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINOelete-er~ise-alla-pa4zti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Moraru Laurentiu per il reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e della misura di sicurezza dell'espulsione, nonché nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p. per violazione degli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 6 §3 lett.

c) CEDU nella parte in cui impone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'apposito albo.

3. D ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Manifestamente infondata è invece la questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Ed infatti l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito. Non di meno l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU evocata dal ricorrente ammette la possibilità per gli ordinamenti nazionali di modulare a seconda della peculiarità del tipb di procedimento l'esercizio del diritto di difesa, purchè ne venga garantita l'effettività, il che, per le ragioni esposte, non è in discussione nel caso di specie.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa del