Ordinanza — n. 30989/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Gabrieli Genny la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore deducendo inosservanza della legge penale in merito alla commisurazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata riguardando la valutazione da parte del giudice sull'entità della pena concordata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI GENNY nato a CONSELVE il 30/09/1977 avverso la sentenza del 09/07/2018 del TRIBUNALE di VICENZAdatcLal.tvigs-alle_patti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Gabrieli Genny la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore deducendo inosservanza della legge penale in merito alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata riguardando la valutazione da parte del giudice sull'entità della pena concordata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in fa